Con l'interpello 20 del 16/06/2008 al Ministero del lavoro è stato chiesto se il datore di lavoro possa comunque stipulare un contratto di inserimento con donne ex art. 54, c.1, lett. e) del Dlgs 276/2003, senza fruire degli incentivi economici, anche se non è ancora stato emanato il decreto interministeriale che identifica le aree in Italia in cui il tasso di occupazione femminile è inferiore almeno del 20 per cento a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile supera del 10 per cento quello maschile.
Il ministero del lavoro, ha richiamato quanto già evidenziato in una risposta ad un precedente interpello (n.1/2007), ricordando che il decreto interministeriale che deve individuare dette aree ha natura dichiarativa, con la conseguenza che se viene stipulato un contratto di inserimento con una donna residente in un'area geografica risultante poi priva della situazione occupazionale richiesta dal legislatore, oppure nel caso in cui venga stipulato in un arco temporale non regolamentato dal decreto, il contratto non può considerarsi rientrante nella fattispecie individuata dall'art. 54 del Dlgs 276/2003.
In questo caso la validità rimane se la lavoratrice assunta può essere inquadrata in una delle altre ipotesi previste dall'art. 54 del Dlgs 276/2003, in caso contrario il contratto si dovrà intendere come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.