Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo 12/03/2007 n.3251, rispondendo ad un'istanza di interpello ha negato che una società cooperativa agricola di servizio per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 2135 c.c. possa assumere OTG con la qualifica di braccianti agericoli da distaccare presso le singole aziende agricole dei propri soci poichè in questo caso opererebbe illegittimamente come agenzia di somministrazione di lavoro con una indebita cesura tra la cooperativa (datore di lavoro formale) e il singolo socio coltivatore diretto (datore di lavoro reale). Nessun problema invece sorge nel caso di assunzione diretta di OTG braccianti agricoli da parte del singolo socio coltivatore diretto per la produzione di prodotti agricoli differenti da quelli conferiti alla cooperativa.