Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo 13/02/2007 n.1912, rispondendo ad un'istanza di interpello ha reso noto che ai fini dell'esenzione dai limiti quantitativi fissati per le assunzioni a tempo determinato, la breve durata di 7 mesi dei contratti di cui all'art.10, c.8, DLgs 368/2001, è comprensiva dell'eventuale periodo di proroga. Ne consegue che un eventuale contratto inizialmente già stipulato per la durata di 7 mesi nel caso in cui venisse prorogato non rivestirebbe più il carattere di breve durata che giustifica l'esenzione dai limiti quantitativi stabiliti, ma ricadrebbe nel computo del numero massimo di contratti a tempo determinato che l'azienda può stipulare. Si ricorda che la ratio del legislatore è quella di evitare il ricorso illimitato e ingiustificato di assunzioni a tempo determinato.