Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo 21/12/2006 n.7573, rispondendo ad un'istanza di interpello ha precisato che le clasuole contrattuali contenute nel CCNL per le aziende del settore turismo e terziario, distribuzione e servizi, che prevedono l'istituzione del Fondo EST sono da considerarsi di natura obbligatoria, con la conseguenza che l'inosservanza da parte del datore di lavoro non fa venir meno il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 10 L. 30/2003. Infatti si legge nella nota 7573/2006, che richiama la più recente giurisprudenza di legittimità, l'esclusione di dette clausole dalla parte economico-normativa del contratto è motivata dalla natura non retributiva della contribuzione prevista per il finanziamento e le prestazioni erogate dal Fondo. Ne consegue che hanno carattere retributivo solo le prestazioni da corrispondere in sostituzione di obblighi precisi del datore di lavoro e natura previdenziale ed assistenziale quelle di tipo meramente eventuale legate all'avverarsi di determinate situazioni pregiudizievoli la cui contribuzione è esclusa dal reddito imponibile ai fini contributivi. Inoltre precisa ulteriormente il Ministero del lavoro, rispondendo al secondo quesito contenuto nell'interpello, affinchè possano essere riconosciuti i benefici normativi e contributivi di cui all'art. 10 del DLgs 30/2003 è sufficiente l'integrale rispetto della sola parte economica e normativa dei contratti e non anche di quella obbligatoria.