Interpello Min. Lavoro: l'interdizione al lavoro per le gestanti
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, in risposta ad interpello presentato dalla Direzione per le prestazioni dell'INPS, ha chiarito che le complicanze nella gestazione, così le mansioni o condizioni di lavoro a rischio, non possono determinare una interdizione parziale.
Riguardo le complicanze nella gestazione, l'interdizione parziale non deve essere consentita in funzione della tutela della salute della lavoratrice: nel caso in cui la lavoratrice sia titolare di più rapporti di lavoro subordinato si dovrà adottare un provvedimento di interdizione per ciascun rapporto.
Il Ministero del lavoro coglie l'occasione per fornire un'importante precisazione riguardo alla decorrenza dell'astensione: a modifica del precedente indirizzo contenuto nel parere prot. 28577 del 21 aprile 1975, la data di inizio dell'astensione del lavoro coincide con il primo giorno di assenza. La data di effettivo inizio dell'assenza può essere semplicemente dichiarata dalla lavoratrice: in ogni caso la data non potrà risalire ad una data antecedente al rilascio del certificato.
Riguardo alle mansioni a rischio, il Ministero ha chiarito che l'efficacia dell'interdizione decorre dal primo provvedimento portato a conoscenza del datore di lavoro, anche qualora sia adottato dal SSN.
L'interdizione deve essere disposta, ricorda il Ministero, anche quando la mansione alternativa astrattamente reperibile risulti insignificante per il datore di lavoro da potersi considerare inesigibile.