Il Ministero del lavoro, con la nota 25/01/2007 n.844, ha precisato che il permesso di soggiorno per richiesta asilo permette al suo rinnovo dopo i primi sei mesi se il ritardo non è dipeso dallo straniero di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura con qualsiasi contratto di lavoro (compresi i part time, i contratti di formazione e inserimento al lavoro). Inoltre spiega il Ministero, al termine della procedura se allo straniero è riconosciuto la status di rifugiato il permesso di soggiorno per richiesta asilo verrà convertito in permesso di soggiorno per asilo e consentirà la prosecuzione del rapporto di lavoro, inceve se lo status non viene riconosciuto il datore di lavoro potrà recedere dal rapporto per giustificato motivo oggettivo, riconducibile all'ipotesi di risoluzione per impossibilità sopravvenuta.