Il Ministero del lavoro, con la nota prot. n. 1864 del 19/07/2006, rispondendo ad un'istanza di interpello, ha fornito precisazioni in materia di patronati. Più precamenti al Ministero è stato chiesto se l'ANCL è soggetto idoneo a costituire e gestire gli istituti di patronato e assistenza sociale. La risposta è negativa poichè la legge 152/2001 si rivolge solo alle associaizoni di lavoratori subordinati e/o autonomi tradizionalmente meritevoli di tutela sociale non riconducibili agli ordini professionali. Inoltre le associazioni dei lavoratori si rivolgono a tutti i lavoratori indipendentemente dalla loro iscrizione all'organizzaizone, mentre l'ANCL si rivolge solo ai propri iscritti negli albi provinciali. E' stato poi chiesto al Ministero se il singolo consulente del lavoro possa essere consociato individualemente come datore di lavoro senza essere assoggettato alla legge 12/79. Anche in questo caso la risposta è negativa poichè l'associarsi del professionista è del tutto afferente e subordinato al rispetto integrale delle previsioni normative di cui alla predetta legge. Infine è stato chiesto se l'ANCL possa avvalersi di lavoratori dipendenti o di collaboratori che operano in modo autonomo utilizzando la struttura fornita dal singolo professionista. La risposta è negativa in ragione della naturale coincidenza o comunque commistione di ruoli che non appare in alcun modo consentita.