Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo 2/11/2006 n.5516, rispondendo ad un'istanza di interpello ha reso noto che al fine di accedere ai benefici contributivi previsti dalla legge 407/90 sia in caso di assunzione di un soggetto inoccupato che di un disoccupato è necessaria la presentazione di una dichiarazione di responsabilità corredata dall'attestazione di permanenza dello status rilasciata dal Centro per l'impiego. Più precisamente al Ministero del lavoro era stato chiesto se per fruire delle agevolazioni contributive riconosciute dalla legge 407/90 in caso di assunzione di disoccupati di lunga durata sia necessaria la certificazione del Centro per l'impiego attestante lo status di disoccupazione mentre per l'assunzione di inoccupati sia sufficiente la sola autocertificazione dello status prodotta dall'interessato. Il Ministero ha richiamato quanto già precisato dall'INPS sull'argomento con le circolari 117/2003 e 51/2004 in merito all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati, stabilendo che le due condizioni (dichiarazione di responsabilità del lavoratore e attestazione del Centro per l'impiego) per fruire delle agevolazioni contributive previste dalla legge 407/90 pari al 50% dei contributi a carico ditta per 36 mesi trovano applicazione anche nei confronti degli inoccupati, ossia coloro che prima della Riforma del collocamento introdotta dal Dlgs 297/2002 risultavano iscritti alla prima classe del collocamento.