Il Ministero del lavoro, con la nota prot. 25/05/2006 n.4570, rispondendo ad un istanza di interpello ha precisato che le aziende che assumono disoccupati da almeno due anni possono fruire delle agevolazioni contributive anche se hanno prestato lavoro accessorio od occasionale. Il Ministero sul punto però fa una importante precisazione: - se il lavoratore che viene assunto con contratto di inserimento ha prestato lavoro accessorio od occasionale nei due anni precedenti l'instaurazione del rapporto ex art. 54 del DLgs 276/2003 l'azienda può fruire della riduzione contributiva nel limite del 25% (in ottemperanza della normativa europea in base alla quale non costituisce aiuto di stato poichè si tratta di una misura di carattere generale e uniforme). - se invece il lavoratore non ha mai prestato alcun tipo di attività lavorativa (subordinata e autonoma) nei due anni precedenti l'instaurazione del contratto di inserimento, l'azienda può beneficiare della riduzione in misura superiore al 25%. Il Ministero del lavoro ricorda che per poter essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori devono presentare al datore di lavoro un'apposita dichiarazione di responsabilità con la quale attestino di non aver lavorato nel biennio precedente, oltre all'attestazione da parte del Centro per l'impiego dalla quale risulti che il lavoratore medesimo non è presente negli elenchi anagrafici con riferimento al predetto citato periodo.