Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo 28/11/2006 n.6585, rispondendo ad un'istanza di interpello, ha reso noto che l'utilizzo di sistemi informatici che indirettamente potrebbero essere idonei a controllare a distanza l'attività dei lavoratori necessitano prima della loro adozione di un accordo con le RSA, o in mancanza, dell'autorizzazione dell'Ispettorato della Direzione provinciale del lavoro. Nel caso in esame in particolare l'azienda farmaceutica ha intenzione dare in dotazione ai propri informatori scientifici un computer palmare munito si apposito programma volto a registrare e inviare successivamente via internet al server aziendale l'avvenuta effettuazione delle varie visite presso gli studi medici o le strutture ospedaliere memorizzandone data e ora. Inoltre con l'utilizzo di un'apposita scheda Sim sarebbe possibile anche verificare gli spostamenti materialmente compiuti dai suddetti lavoratori. Un sistema informatico simile rientra pienamente nella fattispecie disciplinata dall'art. 4, c.2, L. 300/70 che richiede un accordo con le RSA, o in mancanza, l'autorizzazione dell'Ispettorato della Direzione provinciale del lavoro.