Il Ministero del lavoro, rispondendo ad un quesito formulato con l'interpello (prot. 595 del 11/05/2005) ha chiarito che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa già in essere alla data di entrata in vigore del dlgs n. 276/2003 (ossia il 24 ottobre 2003) possono essere prorogati solo attraverso specifici accordi sindacali di transizione al nuovo regime stipulati in sede aziendale dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, e comunque non oltre il 24 ottobre 2005.
Sono privi di effetto quindi ai fini della proroga gli accordi conclusi a livello nazionale, dal momento che l'accordo sindacale di transizione verso il nuovo regime deve essere contrattato a livello aziendale.
La risposta all'interpello fa luce anche sulla possibilità per le aziende di "beneficiare delle riduzioni contributive" in caso di conversione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti di apprendistato, "ovvero in altre formule contrattuali che consentano un risparmio contributivo".
In tal caso non si tratta di conversione del rapporto originario bensì di accordo di transizione verso il nuovo regime, in cui si determinano la cessazione del vecchio rapporto di collaborazione e l'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro.
Pertanto non è possibile concedere benefici contributivi ai datori di lavoro che hanno ricondotto rapporti di collaborazione scaduti ed erroneamente prorogati, a contratti agevolati o comunque incentivati (ad esempio l'apprendistato o l'inserimento).