Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo 27/07/2006 n.2241, ha precisato che è legittima la clausola contrattuale contenuta nel CCNL delle guardie campestri che fissa l'orario normale di lavoro in 42 ore settimanali. Più precisamente al Ministero è stato chiesto se l'attività delle guardie campestri potesse rientrare nella tabella di cui al RD 2657/1923 e quindi derogare all'orario di lavoro normale previsto in 40 ore settimanali dal Dlgs 66/2003 e successive modificazioni. Il Ministero ha confermato che l'attività delle guardie campestri, consistendo nell'effettuare la vigilanza ovvero la custodia di determinati beni e attività di controllo finalizzata a garantire la protezione dei beni stessi da potenziali aggressioni, ben rientra nel predetto elenco di cui al Regio decreto essendo contraddistinta dai caratteri della discontinuità, semplice attesa o custodia. Ne consegue che la clausola contrattuale che prevede un orario di lavoro normale settimanale in 42 ore è legittima e la prestazione che eccede detto limite fino alle 48 ore rappresenta lavoro straordinario.