Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo 26/10/2006 n.5221, rispondendo ad un'istanza di interpello ha reso noto che in caso di mancata fruizione delle ferie al lavoratore spetta solo il risarcimento del danno fisico subito che dovrà essere dimostrato di volta in volta.
Più precisamente il Ministero del lavoro richiamando la propria circolare 8/2005 ha precisato che la disposizione di legge che vieta di monetizzare le ferie non fruite salvo il caso della risoluzione del rapporto di lavoro non consente interpretazioni estensive.
Ne consegue che la relativa indennità può essere erogata soltanto in caso di ferie maturate e non godute fino al 29/04/2003 (data di entrata in vigore del DLgs 66/2003), in caso di ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessa entro l'anno di riferimento nonchè le settimane o i giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al periodo minimo legale.
Il Ministero inoltre chiarisce che il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non godute coincidono con il 18mo mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle stesse o con il più ampio termine contrattuale. Ne consegue che i datori di lavoro sono tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza del termine anche l'importo corrispondente al compenso per ferie non godute, sebbene non ancora realmente corrisposto in ragione dell'espresso divieto legale. Ciò trova applicazione anche ai periodi di ferie ulteriori alle 4 settimane minime di legge.
Infine precisa il Minlavoro se le ferie vengono effettivamente fruite dopo che sono stati versati i contributi (18mo mese successivo alla maturazione) i datori di lavoro dovranno procedere al recupero del contributo versato in quanto non più dovuto secondo le istruzioni dettate dall'INPS con la circolare 15/2002.