Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo 3147/2005, rispondendo ad una istanza di interpello ha precisato che il contratto di lavoro intermittente previsto dal DLgs 276/2003 non da diritto ad alcuno sgravio contributivo ex lege 407/90 anche se trattasi di rapporto a tempo indeterminato. Più precisamente al Ministero del lavoro sono stati inoltrati due quesiti. Con il primo è stato chiesto se il datore di lavoro che assume un disoccupato di lunga durata (24 mesi ) oppure sospeso dal lavoro per CIGS per lo stesso periodo possa fruire delle agevolazioni contributive previste dall'art.8, c.9, Legge 407/90 anche se l'assunzione avviene con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato. Sul punto il Ministero richiama il principio generale secondo il quale un incentivo riveste sempre carattere eccezionale e come tale non può essere applicato indistintamente a tutte le fattispecie. In breve l'incentivazione trova applicazione soltanto nei casi espressamente richiamati dalla normativa. Da tale principio scaturisce l'esclusione dell'interpretazione estensiva della disposizione contenuta nella legge 407/90 secondo la quale il beneficio è riconosciuto al datore di lavoro che assume un lavoratore con il generico contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Con il secondo quesito invece è stato chiesto, con riferimento a quanto indicato dal Ministero del lavoro nella circolare 4/2004 circa il diritto da parte del lavoratore intermittente di godere dell'indennità di disoccupazione ordinaria o ridotta limitatamente ai periodi non lavorati, se la suddetta indennità spetti anche nel caso in cui il lavoratore percepisca l'indennità di disponibilità. Il Ministero ha risposto negativamente precisando che l'indennità di disponibilità è incompatibile con quella per disoccupazione con la conseguenza che la presenza della prima fa venir meno il diritto alla seconda.