Il Ministero del lavoro, con la nota 28/08/2006 n.3003, rispondendo ad un interpello ha precisato che il lavoratore dipendente che deve assistere più familiari portatori di handicap ha diritto al permesso di 3 giorni al mese per ciascuno di essi. Sul punto la nota ministeriale precisa che il cumulo dei benefici non spetta quando altre persone possono fornire l'assistenza o quando lo stesso lavoratore possa per la natura dell'handicap sopperire congiuntamente alle necessità assistenziali nel corso dello stesso periodo. Affinchè l'assistenza prestata dal dipendente ai portatori dipendenti possa considerarsi disgiunta è necessario che vengano soddisfatte le seguenti condizioni: 1) la particolare natura dell'handicap tale da richiedere l'assistenza continua ed esclusiva; 2) l'assenza di altri soggetti che possano accudire il disabile; 3) la conseguente necessità di assistere i disabili con modalità ed in tempi diversi. Infine precisa il Ministero del lavoro affinchè sia riconosciuto il diritto al cunulo dei permessi è necessario procedere alla verifica delle predette condizioni che impongono l'assistenza disgiunta. L'onere incombe sul richiedente il quale deve presentare tante domande quanti sono i soggetti per i quali si chiedono i permessi e deve allegare alla domanda idonea certificazione relativa alla particolare natura dell'handicap, accompagnata da dichiarazione di responsabilità circa la sussistenza delle suddette circostanze che giustificano la necessità dell'assistenza disgiunta.