Il Ministero del lavoro. con la nota prot. 95 del 1° giugno 2006, rispondendo ad un'istanza di interpello, ha reso noto che il termine di un anno per richiedere all'INPS l'erogazione dell'indennità per congedo parentale per l'assistenza di handicappati in situazione di gravità inizia a decorrere dal giorno successivo alal scadenza del periodo di paga nel corso del quale si è verificata la ripresa dell'attività lavorativa trattandosi di indennità anticipata dal datore di lavoro. Sulla questione si è pronunciato recentemente anche l'INPS con il messaggio 25/05/2006 n.15195, precisando che la domanda per ottenere l'indennità predetta deve essere presentata in data antecendete la frizione del congedo o quantomeno entro la data di inizio della suddetta fruizione. Il Ministero inoltre precisa che il termine prescrizionale di un anno si riferisce esclusivamente al diritto all'erogazione della prestazione e non ai fini della possibilità di presentazione della domanda diretta a ottenere l'indennità anche dopo la fruizione del congedo.