Il diritto alla quota di retribuzione aggiuntiva riconosciuto ai lavoratori retribuiti in misura fissa in caso di coincidenza di una festività nazionale con la domenica non spetta se la predetta festività cade di sabato e l'azienda applica la settimana lavorativa corta (Interpello Minlavoro nota prot. 20/02/2006 n.25). La precisazione ministeriale parte dalla disposizione legislativa contenuta nell'art. 5 della legge 260/49 come modificata dalla legge 90/54 secondo la quale nelle giornate delle festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno)i datori di lavoro devono corrispondere ai dipendenti retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio. Inoltre nel caso in cui i lavoratori con paga oraria prestino la loro opera in queste giornate è dovuta oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio, anche la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestatecon la maggiorazione per il lavoro festivo. Medesimo discorso vale per i dipendenti con retribuzione fissa. A questo si aggiunge anche quanto specificato dal 3 comma dell'art. 5 della medesima legge secondo cui se la festività cade nel giorno di domenica ai lavoratori spetta la normale retribuzione globale di fatto, compresi gli elementi accessori, e una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera. Il Ministero ha precisato che questa disposizione non trova applicazione, nel silenzio della legge, nei confronti delle aziende con orario settimanale su cinque giorni nel caso in cui la festività cada di sabato e questo perchè il sesto giorno deve qualificarsi semplicemente come non lavorativo, feriale a zero ore e non festivo. In ogni caso ricorda il Ministero richiamando la Suprema Corte (sent. 11.117/95) questa regola trova applicazione soltanto nel caso delle festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno.