Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo 1759/2006, rispondendo ad un'istanza di interpello, ha precisato che il disoccupato perde il diritto all'indennità anche nel caso in rifiuti ad un'offerta di lavoro a termine o di durata minima. Più precisamente il Ministero ricorda che la decadenza dall'indennità relativa al trattamento assistenziale (sia mobilità, CIGS o disoccupazione) ha luogo quando ricorre uno dei seguenti 3 rifiuti: - a offerte formative o di riqualificazione; - a offerte di lavoro provenienti da datori di lavoro privati, agenzie di somministrazione e/o enti pubblici, per un'occupazione a livello retributivo non inferiore del 20% a quello di provenienza; - percorsi di reinserimento o di inserimento nel mercato del lavoro, anche se attivate con gli incentivi di raccordo tra collocamento pubblico e privato. Il Ministero del lavoro sul punto ha fornito le seguenti precisazioni: - L'art. 1 quinques del DL 249/2004 e successive modificazioni essendo una disposizione a carattere generale supera e abroga le precedenti norme sulla decadenza dai benefici tra qui l'art. 9, della legge 223/91. - il rifiuto deve riguardare un'offerta di lavoro congrua con le competenze e le qualifiche professionali possedute dal lavoratore; - il rifiuto deve derivare da un comportamento cosciente e volontario del lavoratore e non per effetto di comportamenti dolosi o colposi. - il rifiuto deve riguardare un'offerta di lavoro di livello retributivo non inferiore del 20% dell'ultima retribuzione mensile lorda del lavoratore; - il rifiuto non è vincolato alla tipologia dell'offerta di lavoro che può essere a termine, a tempo indeterminato oppure avere una durata minima.