Interpello Minlavoro: risposta a Confindustria in materia di attività di vigilanza
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo 9/11/2005 n.2608, ha risposto a due quesiti inoltrati da Confindustria in merito ai contenuti della circolare dell'INAIL 17/12/2004 n.86 sull'attività di vigilanza dei propri ispettori.
In particolare in merito al dubbio circa la legittimità del passaggio della circolare dell'INAIL in base al quale i verbali ispettivi assumono valenza come fonti di prova anche per accertare irregolarità di interesse di altre amministrazioni, il Ministero del lavoro ribadisce che non vi è assolutamente stravolgimento della normativa vigente contenuta nel Dlgs 124/2004 dato che il riferimento testuale "altre amministrazioni" sta a significare che il verbale di accertamento può essere utilizzato direttamente dagli organi di controllo e di vigilanza nello spirito di una reale razionalizzazione delle attività senza impossibili reciproci ampliamenti di attribuzioni o competenze.
Invece per quanto riguarda il potere di diffida obbligatoria che deve essere limitato ai soli ispettori e non anche al personale amministrativo la circolare INAIL non fa altro che richiamare l'art.13, c.4 del Dlgs 124/2004 secondo il quale detto potere è esteso, limitatamente alla materia della previdenza e assistenza sociale anche agli ispettori degli enti previdenziali per le inadempienze da loro rilevate evidenziando al contempo che le violazioni punite con sanzioni amministrative accertate dai funzionari amministrativi nello svolgimento dell'ordinaria attività esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto della diffida obbligatoria pur riguardando le stesse inosservanze.
In sostanza il potere di diffida è esteso ai soli ispettori degli enti, mentre resta escluso il personale amministrativo.