Interpello Minlavoro: sostituzione del medico competente
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo 23/02/2006 n.1768, rispondendo ad un istanza di interpello ha precisato che solo la malattia o altri impedimenti oggettivi consentono la sostituzione del medico competente.
L'istante aveva interpretato estensivamente l'art. 17, c.2, del DLgs 626/94, che sancisce la facoltà del medico competente di farsi assistere da altri specialisti qualora le specifiche condizioni di rischio lavorativo necessitino di visite o indagini particolari.
Il Ministero ha risposto negativamente all'istanza ricordando che nel caso eccezionale sopra ricordato debba farsi luogo alla sostituzione spetterà sempre al datore di lavoro a dare l'incarico al sostituto che risponderà personalmente del proprio operato e provvederà non solo all'effettuazione materiale della visita ma anche al rilascio del certificato di idoneità alla mansione, assumendosi la piena responsabilità della valutazione operata.