Il Ministero del lavoro, con la nota 13/06/2006 n.497, rispondendo ad un'istanza di interpello ha fornito chiarimenti in merito al concetto di unità produttiva negli enti locali anch'essi tenuti alla comunicazione alla DPL in caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale. Innanzi tutto il Ministero fissa il concetto di unità produttiva prendendo a riferimento il consolidato orientamento giurisprudenziale che considera tale qualsiasi articolazione autonoma dell'impresa che sia idonea ad espletare in tutto o in parte l'attività di produzione di beni e servizi costituente l'oggetto sociale aziendale e quindi che risulti dotata, oltre che della necessaria autonomia anche di tutti gli strumenti sufficienti e necessari allo svolgimento della funzione produttiva dell'impresa. Il datore di lavoro privato, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione predetto, deve prima di tutto valutare la propria organizzazione imprenditoriale secondo due profili: quello economico-strutturale e quello finalistico-produttivo. Nelle amministrazioni pubbliche invece, come un ente locale, il concetto di unità produttiva integra l'articolazione di una struttura ove sia possibile individuare sia sul piano formale che funzionale, l'autonoma gestione del servizio istituzionalmente dovuto, per il quale si risponde ad un singolo potere decisionale che ne assume la responsabilità. In sostanza i diversi settori nei quali è dislocato il Comune valuteranno se rispondono ai predetti requisiti e a quelli di legge ed in caso di esito positivo avranno l'obbligo della comunicazione alla DPL singolarmente.