Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo n. 25/1245 del 6 febbraio 2006 rispondendo ad un'istanza di interpello, ha precisato che in merito al riconoscimento dei benefici contributivi nel settore edile è necessario far riferimento sia alla contrattazione collettiva nazionale sia a quella territoriale. L'istanza prende in considerazione l'art. 29, della legge 341/95 in base al quale gli esercenti attività edile, anche se in economia operanti sul territorio nazionale sono tenuti ad assolvere la contribuzione su di una retribuzione commisurata a un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale stabilito dai CCNL e dai relativi contratti collettivi integrativi territoriali di attuazione. Il fatto che l'art. 29 faccia riferimento ad entrambi i contratti ha fatto sorgere il dubbio alle aziende a quale contratto far riferimento dato che prevedono disposizioni differenti. Il Ministero risponde che quello di secondo livello è attuativo di quello nazionale con la conseguenza che per l'individuazione del riferimento contrattuale corretto è necessario rifarsi alle regole che disciplinano i due contratti che le parti sociali, per il caso di specie, hanno ritenuto eque. Infine il Minwelfare si congeda dicendo che il parere sul caso concreto non può essere espresso poichè non può essere oggetto di interpello essendo quest'ultimo volto alla soluzione solo di questioni di ordine generale.