Intervento sostitutivo negli appalti: i chiarimenti del MinLavoro
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 3 del 16 febbraio 2012, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, che stabilisce, per le ipotesi di appalto, che in presenza di un DURC che evidenzi irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti e/o Casse edili, le stazioni appaltanti si sostituiscono al debitore principale versando, in tutto o in parte, le somme dovute in forza del contratto di appalto direttamente ai predetti beneficiari.
Il Ministero ha specificato che la trattenuta da parte della stazione appaltante delle somme va effettuata successivamente all’applicazione della ritenuta dello 0,50 per cento calcolata sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Inoltre, l’intervento sostitutivo può operare anche quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di coprire le inadempienze evidenziate nel DURC. In questo caso, le somme dovute saranno ripartite tra gli Istituti e le Casse edili creditori in proporzione dei crediti di ciascun Istituto e Cassa evidenziati nel DURC o comunicati dai medesimi.
Al fine di coordinare un possibile intervento sostitutivo da parte di più stazioni appaltanti che hanno attivato l’intervento sostitutivo, è necessario che queste ultime, prima di procedere ai versamenti, comunichino agli Istituti e Casse l’intenzione di sostituirsi all’originario debitore attraverso un preavviso di pagamento. Allo stesso fine è necessario che le stazioni appaltanti che hanno attivato l’intervento sostitutivo comunichino agli Istituti ed alle Casse edili con la massima tempestività l’importo dei pagamenti effettuati in loro favore.
In caso di subappalto, si ritiene che l’intervento sostitutivo da parte della stazione appaltante per sanare i debiti dei subappaltatori, riferito alle somme dovute in relazione al solo personale impiegato nell’appalto, debba aversi nelle sole ipotesi di disponibilità di somme residue a seguito delle ritenute dello 0,50 per cento, ed a seguito dell’eventuale intervento sostitutivo attivato per irregolarità del DURC dell’appaltatore. L’intervento, inoltre, non può eccedere il valore del debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del DURC irregolare. Infine, nel caso in cui l’irregolarità riguardi il solo subappaltatore e l’importo dovuto a quest’ultimo risulti insufficiente a coprire l’irregolarità attestata dal DURC, l’intervento sostitutivo, anche se i debiti contributivi sono soddisfatti solo in parte, svincola il pagamento nei confronti dell’appaltatore.
Il Ministero fornisce anche chiarimenti in merito al rapporto tra la disciplina dell’intervento sostitutivo e a quella inerente le verifiche di irregolarità fiscali.
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