Invalidità o disoccupazione, l'assicurato può scegliere
A cura della redazione

L’Inps, con la circolare n. 138 del 26 ottobre 2011, ha fornito le istruzioni operative relative al caso in cui l’assicurato eserciti il diritto di scelta tra l’assegno di invalidità e l’indennità di disoccupazione.
Si ricorda che, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2011, al lavoratore che fruisca di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovi ad aver diritto ai trattamenti di disoccupazione, è riconosciuto il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato, ferma restando l’incumulabilità delle due prestazioni.
Le istruzioni operative:
- Per un corretto esercizio del diritto di opzione, l’assicurato deve presentare, alla competente Struttura dell’Istituto, domanda amministrativa, da cui risulti in modo non equivoco la propria volontà di scegliere l’indennità di disoccupazione in luogo dell’assegno ordinario di invalidità.
- Nel caso in cui i lavoratori diventino titolari di assegno ordinario di invalidità successivamente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo di fruizione dell’indennità medesima gli stessi possono esercitare, con apposita richiesta scritta, la facoltà di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità. Qualora essi non esercitino tale opzione o la esercitino in ritardo, l’importo dell’indennità di disoccupazione corrisposto diventa non dovuto e deve essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi all’assegno di invalidità.
- In ogni caso di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione, l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità.
- I lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di disoccupazione, possono rinunciare all’indennità in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità.
La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione.
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