Iscrizione di diritto al SSN per gli extraUE con il permesso di soggiorno
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota 16/04/2009 n.8489, ha precisato che gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di un'attività lavorativa, come ad esempio quello per motivi di famiglia, hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN.
La precisazione nasce dal fatto che ai sensi dell'art.34, lett.a) del DLgs 286/98 il diritto all'iscrizione al SSN spetta agli stranieri regolarmente soggiornanti che hanno in corso un'attività lavorativa a carattere subordinato o autonomo oppure se disoccupati iscritti alle liste di collocamento.
A questi devono affiancarsi anche le situazioni in cui il cittadino extracomunitario risulta titolare di un permesso che pur non essendo per lavoro subordinato o autonomo consente comunque di svolgere un'attività lavorativa per la quale è previsto l'obbligo di versare i contributi previdenziali e assistenziali (es: assistenza minore, ricerca scientifica, motivi religiosi, ecc.). Non sono invece iscrivibili obbligatoriamente al SSN i titolari di un permesso di soggiorno ex art. 27, c.1, lett. a) oppure lettere i) e q) del T.U. sull'immigrazione che non sono tenuti a versare in Italia l'IRPEF così come gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno per affari.
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