Iscrizione nelle liste di mobilità e licenziamento senza giustificato motivo oggettivo
A cura della redazione
L'art. 1, c.1, del DL 4/98, convertito nella legge 52/98 (e successive modificazioni) consentiva l'iscrizione nelle liste di mobilità ai lavoratori che venivano licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o lavoro da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti (non soggetti alla procedura di mobilità) e riconoscevo benefici contributive ai datori di lavoro che assumevano i predetti lavoratori dalle medesime liste di mobilità.
La legge Finanziaria 2002 non ha disposto la proroga della suddetta agevolazione, pertanto per l'anno 2002 i datori di lavoro non possono più beneficiare della riduzione contributiva.
L'INPS però precisa che se le assunzioni dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità è avvenuta entro il 31 dicembre 2001, alle imprese deve essere ancora riconosciuta il beneficio contributivo.
E' stato invece interpellato il Ministero del lavoro, affinché chiarisca se possano usufruire del beneficio anche le aziende che hanno disposto l'assunzione dopo la predetta data.