È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014, il decreto del Ministero del Lavoro 7.2.2014 n. 79141, riguardante l’istituzione del Fondo di solidarietà residuale ex art. 3, comma 19, della L. 92/2012.
Detto Fondo è istituito presso l’Inps allo scopo di assicurare tutela, in costanza di  rapporto  di  lavoro nei casi di riduzione o  sospensione  dell’attività  lavorativa,  ai lavoratori dipendenti  dalle  imprese  appartenenti  ai  settori  non rientranti nel campo  di  applicazione  della  normativa  in  materia d'integrazione salariale, con più  di  quindici  dipendenti, per i quali non sia stato costituito un  fondo  di  cui  al  comma  4 (mediante accordi o contratti collettivi, anche intersettoriali), ovvero al comma 14 (fondi già esistenti adeguati alla nuova normativa), dell'art. 3 della L. 92/2012 ovvero che siano esclusi dal  campo  di  applicazione  del  fondo  di settore.
Qualora gli accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali (art. 3, comma 4, L. 92/2012) vengano stipulati in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal Fondo istituito con il decreto 79141/2014, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.