Istruzioni operative INPS sull'emersione dei lavori in nero
A cura della redazione

L'INPS, con la circolare 08/05/2008 n.56, ha fornito alcuni chiarimenti a seguito della proroga al 30 settembre 2008 del termine entro il quale i datori di lavoro, previo accordo sindacale, possono presentare apposita istanza di regolarizzazione per i lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.
Più precisamente, spiega l'istituto previdenziale, i datori di lavoro che per la prima volta utilizzano la procedura di emersione, possono regolarizzare, per ciascun dipendente interessato, l'intero periodo non assicurato e non soggetto alla prescrizione quinquennale fino al mese di settembre 2008 compreso.
Diversamente, i datori di lavoro che hanno già utilizzato l'emersione per periodi fino a settembre 2007 potranno avvalersi della proroga soltanto per lavoratori diversi da quelli inseriti nella precedente agevolazione in corso di pagamento.
Inoltre precisa l'INPS, la volontà del legislatore è stata quella di affidare la mera attività istruttoria all'Ente previdenziale e attribuire al Collegio dei direttori e non all'Inps, l'imputazione del provvedimento decisorio.
Contro le decisioni, qualificabili come provvedimenti amministrativi emessi da un organo collegiale, non è esperibile il ricorso gerarchico né proprio né improprio. Il primo perché non esiste un organo superiore, il secondo perché non previsto da alcuna specifica norma.
Avverso detto provvedimento che, essendo espressione di volontà collegiale, è definitivo, può essere esperito soltanto un ricorso al TAR o al Capo dello Stato, ed, in tal caso, sono litisconsorzi necessari tutti gli Enti interessati che si sono collegialmente pronunciati.
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