Istruzioni operative per fruire dell'incentivo all'assunzione dei lavoratori titolari dell'assegno emergenziale
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare 20/06/2011 n.88, ha fornito chiarimenti e modalità operative attraverso le quali i datori di lavoro, che assumono a tempo indeterminato lavoratori destinatari dell’assegno emergenziale previsto dall’art. 11bis del Regolamento del Fondo di solidarietà a sostegno del reddito per il personale dipendente delle imprese di credito (DM 28/04/2000 n.158), possono fruire dell’incentivo mensile equivalente alla residua indennità e contribuzione correlata che sarebbe spettata al lavoratore assunto.
Più precisamente il predetto art. 11bis prevede l’erogazione ai lavoratori in esubero, non aventi i requisiti per accedere alle prestazioni straordinarie, di un assegno per il sostegno del reddito della durata massima di 24 mesi ad integrazione del trattamento di disoccupazione ordinario.
Se l’azienda del credito assume a tempo indeterminato (part time o full time) il lavoratore nel periodo in cui fruisce del suddetto assegno, il trattamento residuo andrà a favore del datore di lavoro fino al termine dei 24 mesi.
Per fruire dell’incentivo l’azienda deve inoltrare alla sede INPS presso cui assolve gli obblighi contributivi una dichiarazione di responsabilità utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito internet www.inps.it.
Se la domanda viene accolta l’incentivo può essere fruito attraverso il conguaglio con le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali avvalendosi del flusso Uniemens.
Condizione fondamentale per godere del beneficio è che l’azienda da cui proviene il lavoratore abbia versato il contributo speciale di finanziamento dell’assegno emergenziale e che il datore di lavoro che assume rientri nel lambito di applicazione del Regolamento istitutivo del Fondo di solidarietà del credito ordinario.
L’incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti in forza delal normativa vigente.
L’importo mensile dell’incentivo spettante al datore di lavoro può essere fruito soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione e non può essere superiore alla retribuzione effettivamente maturata dal lavoratore nel singolo mese.
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