Istruzioni operative per l'applicazione della maxisanzione
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la nota prot. 8906 del 04/07/2007, ha fornito le istruzioni operative agli ispettori del lavoro in materia di applicazione della maxisanzione prevista dall'art.36bis, comma 7, DL 223/2006 in Legge 248/2006. - Lavoratori extraUE clandestini - trova applicazione la maxisanzione in concorrenza alla sanzione penale di cui al D.L.vo 286/1998, dato che le due disposizioni sono volte a tutelare diversi interessi giuridici. - lavoratori minori non regolari - trova applicazione la maxisanzione anche nell'ipotesi di impiego di lavoratori minorenni privi dei requisiti minimi per l'ammissione al lavoro dato che vengono violati differenti interessi giuridici. - lavoratori domestici in nero - trova aplicazione la maxisanzione dato che la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro, ossia l'omessa indicazione nei libri obbligatori, è condizione per la sanzione stessa. - lavoratori autonomi - La maxisanzione trova applicazione solo nei casi in cui l'ordinamento preveda precisi obblighi di formalizzazione documentale del rapporto di lavoro da parte del committente, come nel caso dei cococo e dei cocopro, delle minicococo e dell'associazione in partecipazione. - collaboratori familiari, coadiuvanti ed imprenditori o soci di imprese artigiane - E' applicabile la maxisanzione nelle ipotesi di rapporti di lavoro di collaboratori familiari che, partecipando con carattere sia di abitualità che di prevalenza al lavoro aziendale, siano inquadrabili come "coadiuvanti" delle imprese familiari e conseguentemente soggetti all'obbligo di iscrizione nel libro matricola; medesimo discorso vale per i coadiuvanti delle imprese artigiane che devono essere iscritti alla gestione speciale INPS e per i soci di attività commerciale che sono tenuti all'iscrizione nel libro matricola. Anche la prestazione resa dal socio dell'impresa artigiana che partecipi con caratteri d abitualità e prevalenza al lavoro aziendale è sanzionabile qualora si riscontri che non siano stati adempiuti i prescritti obblighi documentali. - prestatore d'opera qualificato artigiano o non - Nel caso in cui il committente ricorra a prestazioni da parte di un lavoratore autonomo (di cui all'art. 2222 del c.c.) sia esso artigiano o non artigiano, non trova applicazione la maxisanzione qualora il prestatore non risulti iscritto né al registro delle imprese né all'albo delle imprese artigiane, in quanto tali obblighi gravano esclusivamente sul prestatore di lavoro e non sul committente che si avvale delle relative prestazioni professionali. - Impugnabilità della maxisanzione presso il Comitato Regionale per i rapporti di lavoro - Risulta ammissibile il ricorso dinanzi al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro solo qualora si abbia ad oggetto la contestazione della sussistenza del rapporto di lavoro intercorrente tra il datore di lavoro o il committente e il prestatore d'opera. - Altre precisazioni: - Nell'ipotesi in cui la condotta illecita sia posta in essere da 2 o più trasgressori in successione tra loro, la maxisanzione va applicata a ciascuno di essi secondo le seguenti modalità: a) l'importo della sanzione va addebitato a ciascun trasgressore; b) la maggiorazione di 150 euro al giorno sarà imputata a ciascun trasgressore proporzionalmente al periodo di commissione del fatto illecito; - nel caso in cui venga accertato che la violazione in parola sia cessata in data successiva all'entrata in vigore dell'attuale regime sanzionatorio (12 agosto 2006), la maxisanzione, ivi compresa la maggiorazione di 150 euro giornalieri, va applicata a tutto il periodo oggetto della trasgressione, ovvero quello compreso tra la data di inizio e quella di cessazione della condotta illecita. - Ai fini della sanzionabilità della condotta illecita, non è indispensabile che il rapporto di lavoro sia necessariamente in nero al momento dell'accertamento, potendo, al contrario, risultare in nero un qualunque periodo antecedente alla data di accertamento nel limite massimo dei 5 anni precedenti.