Istruzioni per l'ingresso ed il soggiorno per i neocomunitari
A cura della redazione
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la circolare 28/04/2004 (in G.U. n. 150 del 29/06/2004) ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'ingresso e al soggiorno in Italia da parte dei cittadini neocomunitari.
In particolare, il Presidente del Consiglio richiama quanto già delineato dal Ministero del lavoro con la circolare 14/2004, e precisa quanto segue:
- i cittadini di nuova adesione sono esonerati dal visto d'ingresso, compreso quello per motivi di lavoro, per effetto dell'acquisizione della cittadinanza europea e in virtù del principio della libera circolazione e soggiorno nel territorio degli stati membri.
La Carta di soggiorno viene concessa ai cittadini dei nuovi Stati aderenti che intendano svolgere attività di lavoro subordinato, previa esibizione dell'autorizzazione al alvoro rilasciata dalal direzione provinciale del lavoro.
La Carta di soggiorno ha durata pari a quella dell'autorizzaione al lavoro. Dopo un periodo di lavoro ininterrotto pari o superiore a 12 mesi può essere concessa la carta di soggiorno di validità quinquennale.
Sono esonerati dalla richiesta della Carta di soggiorno i cittadini dei Paesi neocomunitari che intendono svolgere attività di lavoro stagionale nel territorio italiano, purchè siano in possesso di un contratto di lavoro vistato dalla Rappresentanza consolare e dell'autorizzazione al lavoro rilasciata dalla DPL.