L’INAIL, con la circolare 30/04/2010 n.18, facendo seguito al decreto interministeriale (Lavoro - Finanze) del 18/12/2009, ha fornito le istruzioni operative per l’utilizzo dei lavoratori percettori di sostegno al reddito in progetti di formazione e riqualificazione professionale compreso lo svolgimento di un’attività produttiva di beni e servizi connessa all’apprendimento ex lege 102/2009.
I soggetti interessati sono i lavoratori sospesi in CIGO o in CIGS; sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà ; sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e sospesi ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n.185/2008 (L. 2/2009).
Per poter inserire i predetti lavoratori nei progetti formativi i datori di lavoro devono sottoscrivere un apposito accordo presso le DPL o le DRL.
Il progetto di formazione o di riqualificazione è elaborato dal datore di lavoro e deve prevedere, in dettaglio, il contenuto, la durata e le modalità di svolgimento della formazione. Concluso il progetto, ai soggetti stipulanti l’accordo in sede istituzionale deve essere inviata un’informativa in merito alla realizzazione del progetto formativo, all’elenco dei lavoratori formati e agli esiti dell’apprendimento.
Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria.
Per i lavoratori sospesi ad orario ridotto utilizzati nei progetti di formazione o di riqualificazione si continua ad applicare, ai fini del premio INAIL, il tasso previsto dalla normativa vigente per le ipotesi di riduzione dell’orario di lavoro.
I lavoratori sospesi a zero ore impegnati in progetti di formazione o riqualificazione professionale che possono includere attività produttiva di beni o servizi connessa con l’apprendimento, sono soggetti all’obbligo assicurativo INAIL, sussistendo entrambi i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla disciplina vigente.
Il premio assicurativo INAIL dovuto per tale categoria di lavoratori è calcolato in base alla retribuzione di ragguaglio pari al minimale di rendita ed al tasso di tariffa pari al 5 per mille.