La circolare n. 38/E del 10 luglio ha fornito alcuni chiarimenti in riferimento all'articolo 69 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), che, in materia di credito d'imposta a favore degli investimenti effettuati dalle imprese agricole (disciplinato dall'articolo 11 del decreto legge n. 138/2002), ha introdotto nuove regole in ordine all'ambito di operatività del beneficio e al procedimento per l'ottenimento dell'agevolazione. A tal fine si segnala che sulla rivista telematica www.fiscooggi.it è stato pubblicato a cura di Mena Maio e Maurizio Tozzi un articolo che fa il punto della situazione alla luce delle ultime istruzioni dell'Agenzia delle entrate. Di seguito riportiamo il testo integrale. Si rammenta che il beneficio del credito d'imposta per il settore agricolo (la cui determinazione del reddito avviene su base catastale), è stato introdotto dall'articolo 60 della legge n. 448/2001, che, richiamando l'articolo 8 della legge n. 388/2000 in materia di credito d'imposta sugli investimenti realizzati nelle zone svantaggiate, estende alle aziende agricole operanti su tutto il territorio nazionale l'agevolazione in commento. Fruitori del beneficio possono essere non solo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 228/2001, che esercitano un'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli utilizzando prevalentemente prodotti propri, ma anche gli altri soggetti equiparati dalla legge agli imprenditori agricoli, come le società cooperative che esercitano le attività selvicolturali di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 227/2001. Il citato articolo 11 del decreto legge n. 138/2002, così come modificato dall'articolo 69 della legge finanziaria, prevede, tra i requisiti oggettivi, che il contributo erogato nella forma di credito d'imposta sia concesso oltre che alle imprese agricole che effettuano nuovi investimenti in tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 51 del regolamento Ce n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, anche a quelle che effettuano i predetti nuovi investimenti in base ai regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee. In breve, si allarga il campo di applicazione del credito d'imposta, che riguarda non solo le domande sugli investimenti ammissibili ad agevolazione rientranti nei bandi emanati dalle regioni nell'ambito dei Psr (piani di sviluppo rurale) o Por (piani operativi regionali), requisito previsto nella formulazione del suddetto articolo 11, ma anche quelle presentate in virtù di regimi di aiuto nazionali approvati dalla Commissione europea. Per conseguire il presupposto necessario per l'accesso al credito d'imposta, consistente nell'istruzione favorevole delle domande da parte dell'ente incaricato, viene stabilito che per le domande relative a regimi di aiuto nazionale presentate, ma non ancora istruite, la verifica della compatibilità dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa comunitaria può essere richiesta direttamente al ministero delle Politiche agricole e forestali, che si esprime entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande. Sul piano procedurale, viene sancita la validità annuale della richiesta del contributo, stabilendosi che l'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle richieste rinnovate o presentate per la prima volta, provvede a rilasciare l'eventuale assenso in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande a decorrere dal 1 gennaio di ogni anno. In considerazione di quanto suesposto, e in base a quanto previsto dall'articolo 11 circa l'applicazione al settore agricolo delle disposizioni dell'articolo 8 della legge n. 388/2000, in ordine alle norme sulla sospensione dell'utilizzo del credito (per gli investimenti effettuati ante 8 luglio 2002), e al relativo monitoraggio, nonché alle metodologie di calcolo del credito, la predetta circolare n. 38/E fornisce alcuni chiarimenti operativi. In particolare, è stabilito che per gli investimenti realizzati prima dell'8 luglio 2002, le imprese agricole, al fine del conseguimento del beneficio, applicano le regole previste per i soggetti che operano nelle aree svantaggiate. Ne deriva che gli investimenti operati su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 60 della legge n. 448/2001, possono fruire dell'agevolazione secondo le regole stabilite per le zone depresse. Affinché ciò accada, sulla base di quanto precisato in circolare, è necessario che le aziende che intendono avvalersi del credito abbiano presentato, entro il 28 febbraio 2003, il modello Cvs (modello sul monitoraggio) al centro operativo di Pescara. In tale evenienza, il credito d'imposta è utilizzabile dal 10 aprile 2003, nella misura del 10 per cento per il 2003, e del 6 per cento negli anni successivi (decreto ministeriale 6 settembre 2002 in Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2003). Per gli investimenti effettuati dopo l'8 luglio 2002, per i quali si è ottenuto il credito d'imposta in base alle regole del citato articolo 11 (domanda su Psr o Por approvata ma non finanziata e istanza approvata dall'Agenzia delle Entrate), invece, l'utilizzo del beneficio non è soggetto a limitazioni. La circolare affronta, poi, l'ipotesi di investimento avviato nel primo semestre 2002 e concluso successivamente alla predetta data dell'8 luglio 2002, precisando che l'agevolazione, ottenuta secondo le regole di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 138/2002, compete solo se gli investimenti realizzati dopo l'8 luglio 2002 siano autonomi rispetto a quelli effettuati nel semestre precedente. Altro argomento oggetto di chiarimento è il problema della determinazione dell'ammontare di investimento su cui calcolare il credito, nella circostanza in cui l'ente incaricato ha fissato un limite massimo per gli investimenti ammissibili ad agevolazione (ad esempio, 500 euro), e l'azienda agricola ha presentato una domanda per la realizzazione di un programma di investimenti superiore (ad esempio, 700 euro). In questo caso la base agevolabile coinciderà con il limite massimo (500 euro), previsto nel bando regionale. Inoltre, in considerazione sia della necessità di decurtare il valore degli investimenti lordi di un importo pari agli ammortamenti e alle cessioni e dismissioni dell'esercizio, onde evitare che siano agevolati i cosiddetti investimenti di sostituzione, sia della peculiarità degli investimenti agevolabili per le imprese agricole, in quanto sono tali solo quelli per i quali è stato espresso, in via preventiva, il parere positivo dell'ente incaricato, la circolare n. 38/E stabilisce che dalla base agevolabile si dovrà detrarre l'ammontare delle cessioni, dismissioni e ammortamenti solo per la parte che supera il valore dei beni strumentali nuovi per i quali non spetta il credito. In pratica, deve essere verificato se i beni ceduti, dimessi o ammortizzati siano stati rimpiazzati mediante gli investimenti non ammessi all'agevolazione. In caso positivo, cioè quando il valore dei nuovi investimenti non agevolabili è maggiore di quello dei beni sostituiti, la base agevolabile non è decurtata. Nel caso contrario, la base agevolabile su cui calcolare il credito dovrà essere ridotta della differenza tra i beni sostituiti e il valore degli investimenti non agevolabili. In ultimo, la circolare n. 38/E precisa che sono agevolabili gli investimenti per i quali si sono verificate varianti al progetto originario, a condizione che gli investimenti siano avviati come da variante solo successivamente all'approvazione da parte dell'ente incaricato e che tale avvio sia comunque effettuato nel termine dei sei mesi dall'accoglimento dell'istanza presentata all'Agenzia.