Italia- Giappone: un visto particolare per vacanza-lavoro
A cura della redazione

Sulla G.U. n. 224/2025 è stata pubblicata la Legge n. 136 del 17 settembre 2025, che ratifica e da esecuzione dell’Accordo tra l’Italia e il Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022, prevedendo il rilascio, a titolo gratuito da parte della rappresentanza diplomatica dello Stato ospitante presente nel Paese d'origine, di un visto per vacanza-lavoro.
Il visto viene rilasciato al soggetto che soddisfa i seguenti requisiti:
- ha intenzione di entrare nell’altro Paese principalmente con lo scopo di trascorrere le vacanze;
- ha, al momento della richiesta del visto, un’età compresa tra i 18 e i 30 anni;
- non è accompagnato da persone a carico, ad eccezione di quelle in possesso del visto vacanza-lavoro o di altro visto rilasciato dal proprio Paese;
- è in possesso di un passaporto con validità di almeno 3 mesi in più rispetto al periodo previsto del suo soggiorno e di un titolo di viaggio di ritorno o fondi sufficienti per acquistarlo;
- dispone delle sostanze necessarie a mantenersi nel Paese ospitante;
- intende lasciare il Paese ospitante alla fine del proprio soggiorno senza alterare il proprio status di residenza durante il soggiorno;
- non ha già precedentemente ottenuto un visto per vacanza-lavoro dal proprio Paese;
- risulta conforme a tutti i requisiti sanitari;
- dispone di un’assicurazione medica sufficiente;
- non ha precedenti penali;
- ha intenzione di conformarsi alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante durante tutto il soggiorno.
Il visto vacanza-lavoro rilasciato dal Giappone ai cittadini italiani consente di rimanere nel Paese ospitante per un anno dalla data di ingresso e permette di esercitare un’attività professionale senza permesso di lavoro, come attività accessoria delle loro vacanze.
Invece, quello rilasciato dall’Italia ai cittadini giapponesi, consente di soggiornare per un anno, ma di esercitare l’attività professionale senza permesso di soggiorno di lavoro, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo non superiore a sei mesi.
Ognuno dei due Paesi fissa annualmente il numero di visti per vacanza-lavoro che può rilasciare.
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