L’INPS, con il messaggio 3/10/2013 n.15764, ha fornito alcune precisazioni in seguito all’intesa italo-rumena ai fini dell’erogazione dell’assegno di Stato per i figli, dell’indennità di crescita del figlio e l’indennità mensile per la crescita del figlio con handicap.

L’intesa si è resa necessaria a seguito di alcune verifiche dalle quali è emerso che non sempre le Agenzie rumene o le sedi INPS osservano il previsto iter procedurale per l’acquisizione delle informazioni legate all’erogazione delle prestazioni familiari.  Infatti spesso i formulari vengono presentati e/o richiesti direttamente dalla persona interessata, con il rischio che venga compromessa l’autenticità degli stessi oppure che le informazioni riportate risultino incomplete ai fini dell’erogazione della prestazione. 

Pertanto le parti concordano sulla necessità che i formulari vengano compilati e scambiati direttamente tra le istituzioni competenti. 

Tra le informazioni che necessariamente devono essere riportate nei formulari, l’INPS evidenzia l’obbligatorietà dell’indicazione relativa all’attività lavorativa del familiare svolta o non svolta. Infatti nel caso in cui l’apposito campo del formulario E411 non risulti compilato, l’INPS richiederà tali informazioni prima di procedere all’erogazione della prestazione. In assenza ditali informazioni la domanda non potrà essere accolta.

Poiché la Romania pur facendo parte dell’UE non ha ancora adottato l’euro, ai fini della corretta erogazione delle prestazioni è necessario tener conto dei tassi di cambio. Per i periodi fino al 30 aprile 2010 i redditi  espressi in valuta rumena devono essere convertiti secondo i tassi di cambio indicati nelle tabelle predisposte ai sensi dell’ art. 107 Regolamento (CEE) n.574/72, dalla Commissione delle Comunità europee per il quarto trimestre dell’anno cui si riferiscono i redditi dichiarati. Gli importi delle prestazioni familiari espressi in valuta rumena devono essere convertiti secondo il tasso di cambio riferito al trimestre in cui si effettua l’operazione.

Invece per i periodi a partire dal 1 maggio 2010 i redditi espressi in valuta rumena devono essere convertiti utilizzando il tasso di cambio pubblicato dalla BCE relativo all’ultimo giorno del periodo di riferimento, mentre gli importi delle prestazioni familiari espressi nella valuta rumena, devono essere convertiti in euro utilizzando il tasso di cambio giornaliero pubblicato dalla BCE, il giorno in cui si effettua l’operazione.