L'INPS, con il messaggio 08/08/2008 n.18109, ha precisato che il recupero delle prestazioni pensionistiche per i periodi anteriori al 1°/01/2007 fruite dagli italiani residenti all'estero, deve essere effettuato trattenendo un importo non superiore al quinto della pensione, senza interessi, e comunque nel rispetto del trattamento minimo, così come previsto dall'art. 1, c.136 della Legge Finanziaria 2008.
Se l'INPS accerta che la pensione è stata indebitamente percepita con dolo del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme deve essere aggravata dagli interessi legali.