Jobs Act: in G.U. la Legge di conversione
A cura della redazione

Jobs Act: in G.U. la Legge di conversione
Sulla G.U. n. 114 del 19/05/2014 è stata pubblicata la Legge 78/2014 di conversione del DL 34/2014, meglio noto come Jobs Act, che tra le diverse disposizioni in essa contenute prevede la sostanziale rivisitazione del DLgs 368/2001 sul contratto a termine.
L’intento del legislatore è infatti quello di rendere più fruibile il ricorso al contratto a termine nelle more dell’adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con l’introduzione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente.
In sintesi le principali novità che riguardano il contratto a termine sono le seguenti:
- Viene eliminata la necessità delle causali (ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo) sia nel contratto a termine sia per il ricorso alla somministrazione a tempo determinato;
- La durata massima non può eccedere i 36 mesi comprensiva di proroghe, salvo per i contratti nel settore della ricerca che possono avere una durata superiore a 36 mesi e pari alla durata del progetto di ricerca al quale si riferiscono;
- Il numero complessivo dei rapporti a tempo determinato costituiti da ciascun datore di lavoro non può superare il 20% dell’organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Il tetto legale del 20% non deve essere riferito all’organico complessivo, ma ai soli lavoratori a tempo indeterminato in forza al medesimo datore al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Inoltre il tetto legale riguarda solo i rapporti a tempo determinato (e non la somministrazione a termine);
- Il superamento del limite comporta una sanzione amministrativa pari al: 20% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata superiore a 15 gg di durata del rapporto di lavoro se il numero di lavoratori assunti in violazione del limite non è superiore a 1; 50% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata superiore a 15 gg di durata del rapporto di lavoro se il numero di lavoratori assunti in violazione del limite è superiore a uno;
- Il tetto del 20% non trova applicazione nel settore della ricerca, per i contratti a tempo determinato che abbiano per oggetto esclusivo lo svolgimento di attività di ricerca scientifica;
- L’obbligo di adeguamento al tetto legale del 20%, previsto a decorrere dal 1°gennaio 2014 (quindi i datori dovranno rientrane nel limite entro il 31/12/2014) opera a condizione che la contrattazione collettiva (anche aziendale o territoriale) non fissi un limite percentuale o un termine per l’adeguamento più favorevoli. Sono validi i limiti già fissati;
- L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto;
- Il contratto a tempo determinato, fermo il rispetto della durata massima di 36 mesi, può essere prorogato fino a 5 volte (se si riferisce alle stesse mansioni del primo contratto a termine);
- Per le donne in congedo di maternità, si prevede che ai fini dell’integrazione del limite minimo di 6 mesi di durata del rapporto a termine devono computarsi anche i periodi di astensione obbligatoria. Inoltre, il diritto di precedenza vale anche per le assunzioni a tempo determinato.
- Per la generalità dei lavoratori, il datore di lavoro ha l’obbligo di richiamare espressamente il diritto di precedenza del lavoratore nel contratto di assunzione in cui viene fissato il termine del contratto.
Le altre novità contenute nella Legge 78/2014 riguardano il contratto di apprendistato, l’elenco anagrafico dei lavoratori, il DURC ed i contratti di solidarietà.
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