La banche di credito cooperative devono rispettare le norme sul collocamento obbligatorio
A cura della redazione

L’INL, con la nota n. 10701 del 7 dicembre 2017, ha chiarito che le banche di credito cooperative non sono esonerate dal rispetto delle previsioni in materia di collocamento obbligatorio ex lege 68/1999.
L’art. 4, c. 1, della L. 68/1999, nell’elencare i “criteri di computo della quota di riserva”, rammenta delle esclusioni espresse: sono considerati esclusi dal computo della base di calcolo sulla quale applicare le percentuali legali per determinare il numero di posti riservati a lavoratori disabili, fra gli altri, “i soci di cooperative di produzione e lavoro”, secondo una previsione conservata nel testo legale anche dopo le successive modificazioni dell’articolo.
Le banche di credito cooperativo non rientrano nel novero delle cooperative di produzione e lavoro (e sono infatti iscritte in una categoria diversa dell’albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello sviluppo Economico) e – nonostante il perseguimento di finalità sociali, anche evidenziato nello statuto – non rientrano nella categoria delle cooperative sociali, come tipizzate dalla Legge 381/1991 (“Disciplina delle cooperative sociali “), art. 1, c. 1, lett. a) e b). Pertanto, le stesse non possono invocare il suddetto art. 4, c. 1, L. 68/1999 per sottrarsi al rispetto delle previsioni cogenti sul collocamento mirato di soggetti svantaggiati.
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