L'INPS, con il messaggio n. 27168 del 25 novembre 2009, ha fornito alcune precisazioni in merito alla possibilità di fruire, durante un periodo di sospensione dell'attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali, del congedo straordinario e sulla retribuzione di riferimento per calcolare la relativa indennità nei casi di congedo.
In particolare, facendo seguito all'interpello del Ministero del Lavoro n. 70/2009, è stato chiarito che in caso di sospensione totale del rapporto di lavoro, non può essere avanzata alcuna richiesta di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001.
Diversa è l'ipotesi in cui la domanda di congedo straordinario sia presentata prima che l'azienda abbia disposto il collocamento del personale dipendente in CIG, sia ridotta che a 0 ore.
In tal caso il richiedente ha diritto a fruire del congedo straordinario ed a percepirne la relativa indennità.
In tali casi il lavoratore non sarà interessato dalla sospensione dell'attività lavorativa o dalla riduzione di orario per CIG, e non percepirà il contributo integrativo previsto per la CIG stessa.
Nel caso, invece, di prestazione della domanda durante la sospensione parziale dell'attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali, il lavoratore continua a ricevere il trattamento di integrazione salariale relativamente alle ore di riduzione dell'attività lavorativa (CIG), percependo anche l'indennità per congedo straordinario, in relazione alla presentazione lavorativa svolta. In tal caso l'indennità va calcolata con riferimento all'ultima retribuzione percepita, al netto del trattamento integrativo.
Per il parametro retributivo da prendere a base per il calcolo della misura dell'indennità per congedo straordinario, secondo il parere espresso dal Ministero del Lavoro, con l'interpello sopraindicato, vale il principio per cui la misura dell'indennità prevista dall'art. 42 comma 5 D. Lgs. n. 151/2001 deve essere parametrata sulla retribuzione corrisposta in funzione dell'effettiva prestazione lavorativa, così come nel caso di contratto part-time (circolare n. 64/2001). Analoga è la modalità di calcolo nel caso di sottoscrizione, da parte dell'azienda, di un contratto di solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro (art. 1, L. n. 863/84 e art. 5, comma 5, L. n. 236/93).
In tal caso, quindi, l'indennità per congedo straordinario deve essere parametrata all'ultima retribuzione percepita, decurtata, eventualmente, del contributo statale se già erogato.