La Cigs è ammessa solo in presenza di un rapporto subordinato tra socio e cooperativa
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 44 del 22 dicembre 2010, ha precisato che, ai fini dell’applicazione, alle cooperative sociali, delle disposizioni sulla cassa integrazione guadagni straordinaria e sulla mobilità di cui alla L. n. 223/1991, è necessaria l’esistenza di un rapporto di subordinazione tra il socio e la cooperativa.
In particolare, si rileva che, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 381/1991, le cooperative sociali si distinguono in due tipi:
a) cooperative per la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi;
b) cooperative per lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate.
Ebbene, solo le cooperative di tipo b) possono godere del trattamento integrativo straordinario, concesso per i soci lavoratori subordinati, nell’ipotesi in cui rientrino in uno dei particolari settori economici ammessi al beneficio (imprese industriali, artigiane, appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, commerciali, ecc.) e qualora sussista il requisito occupazionale richiesto dalla specifica normativa di riferimento (le aziende devono aver occupato mediamente più di 15 dipendenti negli ultimi 6 mesi).
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