Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 44 del 22 dicembre 2010, ha precisato che, ai fini dell’applicazione, alle cooperative sociali, delle disposizioni sulla cassa integrazione guadagni straordinaria e sulla mobilità di cui alla L. n. 223/1991, è necessaria l’esistenza di un rapporto di subordinazione tra il socio e la cooperativa.
In particolare, si rileva che, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 381/1991, le cooperative sociali si distinguono in due tipi:
a) cooperative per la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi;
b) cooperative per lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate.
Ebbene, solo le cooperative di tipo b) possono godere del trattamento integrativo straordinario, concesso per i soci lavoratori subordinati, nell’ipotesi in cui rientrino in uno dei particolari settori economici ammessi al beneficio (imprese industriali, artigiane, appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, commerciali, ecc.) e qualora sussista il requisito occupazionale richiesto dalla specifica normativa di riferimento (le aziende devono aver occupato mediamente più di 15 dipendenti negli ultimi 6 mesi).