Assindatcolf, con un comunicato del 29 luglio 2014, ha ricordato che il lavoratore domestico convivente è tenuto, se gli viene richiesto, a seguire il datore di lavoro o la persona alla quale presta assistenza nei soggiorni temporanei presso la località diversa da quella in cui abitualmente svolge il proprio lavoro. 

Se poi questo obbligo è stato inserito nella lettera di assunzione alla colf o alla badante non dovrà essere corrisposta alcuna indennità aggiuntiva oltre all’ordinaria retribuzione. 

Nel caso in cui invece nel contratto di lavoro domestico non si è fatta menzione, al lavoratore spetterà, per tutti i giorni nei quali è stato in trasferta, una diaria giornaliera aggiuntiva pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera. In quest’ultimo caso non è previsto alcun incremento dell’importo dei contributi INPS da versare trimestralmente. 

Per evitare costi aggiuntivi, Assindatcolf raccomanda ai datori di lavoro, in sede di instaurazione del rapporto di lavoro, di inserire tale clausola contrattuale, così come quella relativa alla scelta del periodo di godimento delle ferie.

Resta fermo che anche in villeggiatura alla colf e alla badante vanno riconosciuti i riposi settimanali, mentre eventuali prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere retribuite con le maggiorazioni previste. In questo caso il datore di lavoro deve compilare i MAV trimestrali ricordandosi di aggiungere e versare le relative ore.

Il datore di lavoro è inoltre tenuto a rimborsare eventuali spese di viaggio sostenute dal collaboratore domestico per raggiungere il luogo di vacanza datoriale.