La corretta applicazione della mobilità e della CIGS
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 10/12/2004 n.23078, pronunciandosi sul mancato riconoscimento dell'indennità di mobilità ai dipendenti delle aziende radiotelevisive private anche se già destinatari del trattamento CIGS, fa il punto della situazione su questi due istituti a sostegno del reddito.
La Suprema Corte infatti ricorda che la CIG soddisfa l'esigenza di assicurare il reddito a persone allontanate dal lavoro necessariamente ma temporaneamente, per sospensione o riduzione dell'attività dell'impresa dovute a impossibilità sopravvenuta. L'indennità di mobilità è corrisposta, invece, a causa della perdita del posto di lavoro e segue il trattamento di integrazione salariale di regola, ma non sempre: essa è infatti riconosciuta (art. 24 L. n. 223 del 1991) anche in caso di licenziamento per riduzione di personale, attuato senza il preventivo passaggio attraverso un periodo di cassa integrazione. In sostanza l'indennità di mobilità è un trattamento di disoccupazione, dovuto ai lavoratori licenziati collettivamente da imprese di determinate dimensioni, di determinati settori e con determinate caratteristiche, anche se non vi sia stato il previo intervento della cassa integrazione. Essa sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione (art. 7, comma 8, L. n. 223 del 1991) e spetta in quanto espressamente prevista dal legislatore, quale beneficio previdenziale di non generale applicazione