La Corte costituzionale dichiara "innammissibili" e "non fondate" le questioni avanzate dai ricorsi regionali di Marche, Toscana, Emilia Romagna, Basilicata e Provincia autonoma di Trento contro l'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e di mercato del lavoro. La Consulta, con la sentenza n.50 del 2005 depositata il 28 gennaio scorso, ha confermato integralmente l'impianto della riforma del mercato del lavoro tracciato dalla legge Biagi e attuato con il relativo decreto legislativo n. 276 del 2003, dichiarando l'illegittimità costituzionale soltanto dell'articolo 22, comma 6 (che disciplina le assunzioni dei lavoratori disabili in caso di somministrazione di lavoro) e dell'articolo 60 (che disciplina i tirocini estivi di orientamento) del dlgs 276/03. Nel primo caso è stata ritenuta incostituzionale la norma secondo cui in caso di somministrazione non si applica la disciplina in materia di assunzioni obbligatorie, né la riserva per i lavoratori disabili. Nel secondo, come recita la sentenza, la disciplina dei tirocini estivi di orientamento "dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro, e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla formazione professionale di competenza esclusiva delle Regioni". La pronuncia della Corte stabilisce anche che la disciplina dei servizi per il lavoro, in particolare quella del collocamento, rientra nella materia "tutela e sicurezza del lavoro", oggetto di competenza concorrente tra Stato e Regioni, mentre la materia dei contratti di lavoro, anche se a contenuto formativo, va invece ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato.