In via generale, i canoni di locazione che l’azienda paga per la concessione ad uso abitativo di un fabbricato al dipendente, così come le spese di manutenzione e le utenze (luce, gas, acqua, telefono, tassa rifiuti solidi urbani, spese condominiali ecc..), per effetto dall’art. 95, c. 2 del TUIR, sono deducibili dal reddito d’impresa per un importo non superiore al compenso in natura (fringe benefit) determinato ai fini della tassazione in capo al dipendente.

Per meglio comprendere la portata della norma, immaginiamo che il datore di lavoro versi un canone di locazione pari a 10.000 euro per il fabbricato concesso al dipendente per uso abitativo e che la rendita catastale di questo sia pari a 3.000 euro. Inoltre le spese sostenute dal datore di lavoro sono pari a 1.000 euro e al dipendente vengono addebitate spese mensili pari a 125 euro per un totale di 1.500 euro all’anno.

Al fine di calcolare il fringe benefit si deve utilizzare la seguente formula ricavata dall’art.51, c.4, lett. c), primo periodo del TUIR: rendita catastale + spese inerenti il fabbricato – eventuali somme addebitate al dipendente.

Applicando tale formula al nostro esempio abbiamo: 3.000 euro + 1.000 euro – 1.500 euro che determina un fringe benefit pari a 2.500 euro annui.

Le spese complessive sostenute dal datore di lavoro ammontano a 11.000 euro date da 10.000 euro (canone di locazione) più 1.000 euro (per le spese inerenti il fabbricato).

Pertanto l’azienda potrà dedurre al massimo il valore del fringe benefit pari a 2.500 euro, mentre sarà indeducibile l’ulteriore costo pari a 8.500 euro.

Lo stesso articolo 95 del TUIR prevede però anche un caso di deducibilità integrale. Questo ha luogo qualora i fabbricati predetti sono concessi in uso a dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel Comune in cui prestano l'attivita'. La deducibilità integrale opera per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi.