La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il parere n. 6 dell'11 settembre 2009, ha esaminato gli orientamenti giurisprudenziali in tema di carcerazione preventiva e rapporto di lavoro.
In particolare, si è ritenuto che la detenzione del lavoratore, per fatti estranei al rapporto di lavoro può costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento ex art. 3 della L. n. 604/1996. Le ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa che impediscono la prosecuzione del rapporto rientrano, infatti, in quelle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa previste dalla suddetta norma.
Tuttavia, proseguono i Consulenti, la carcerazione preventiva o conseguente ad una condanna penale non giustifica sempre il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma solo quando, in relazione alla sua prevedibile durata e alle dimensioni dell'azienda, l'assenza del lavoratore determini problemi organizzativi non fronteggiabili con il restante personale (si veda Cass. n. 12721 dell'1.6.2009).