In tal modo, si apre alla possibilità di gestire, contemporaneamente a un contratto di solidarietà, anche una procedura di licenziamento collettivo, utilizzando come criterio di scelta “ la non opposizione al licenziamento” (in pratica la volontarietà del lavoratore).
Si ricorda che, il citato art. 1, comma 9, prevede che, per ciascuna unità produttiva, i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, fatte salve deroghe in determinati casi.