La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro fa seguito al recente messaggio rilasciato dall’INPS (n. 32661 del 27.12.2010) sulla pertinenza dell’agevolazione contributiva anche nel caso di assunzioni a tempo determinato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con contratti di durata massima (originaria o attraverso proroghe successive) superiore a 12 mesi. Le suddette agevolazioni saranno concesse: per i primi 12 mesi.

In questo quadro, la Fondazione Studi elabora la seguente schematizzazione esemplificativa:
- nel caso in cui sia stipulato, per ragioni produttive, un contratto di durata di 16 mesi: agevolazione spettante per i primi 12 mesi;
- nel caso in cui, per ragioni organizzative, sia stipulato un contratto a termine di 7 mesi - successivamente prorogato per ulteriori 11 mesi: agevolazione spettante per complessivi primi 12 mesi.
E’ peraltro da ritenere che, nella circostanza di assunzioni con contratto a termine ex art. 1 del D. Lgs. n. 368/2001 di durata superiore a 12 mesi (originaria o per proroga), nel corso del quale, prima dello scadere del dodicesimo mese, si registri la trasformazione a tempo indeterminato, sia spettante l’agevolazione contributiva per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quella già fruita.
Al ricorrere di quest’ultima condizione ed ove il rapporto sia a tempo pieno, il datore di lavoro potrà usufruire anche degli ulteriori benefici di cui all’art. 8, comma 4, della legge n. 223/91: per ogni mensilità corrisposta spetta un contributo mensile pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al prestatore, nel limite massimo di 12 mesi, elevati a 24 per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni e 36 per le aree di cui all'art. 7, comma 6, della stessa legge n. 223/91.
Per quanto analizzato emerge pertanto che, in ragione del chiarimento dell’Istituto, al verificarsi delle condizioni soggettive, le agevolazioni contributive per i lavoratori in mobilità, assunti con contratto a termine, sono riconosciute indipendentemente dal riferimento normativo invocato: art. 8, comma 2, legge n. 223/91 o art. 1, D.Lgs. n. 368/2001.
La Fondazione Studi conclude richiamando l’attenzione sul fatto che l’agevolazione per gli ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto – così come il contributo di cui all’art. 8, comma 4, della legge n. 223/91 – non spetteranno comunque, ove la trasformazione stessa - avvenga successivamente i primi 12 mesi del rapporto di lavoro - o, addirittura, allo scadere di un contratto a termine – ex art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 - di durata ultrannuale.