La Lombardia traccia gli standard formativi per l'apprendistato professionalizzante
A cura della redazione

La Regione Lombardia, con la delibera n. 2933 del 25 gennaio 2012, ha approvato gli standard formativi minimi relativi all’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
I suddetti standard formativi (allegato A) avranno efficacia per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4 D.Lgs. 167/2011 stipulati a far data dal 25 aprile 2012. A partire dall’1.1.2013, gli standard formativi di cui al provvedimento si applicano, invece, a tutti i contratti di apprendistato professionalizzante, stipulati anche prima del 25 aprile 2012 e ancora attivi.
Secondo quanto previsto dalla delibera, la formazione può essere svolta:
- presso un organismo accreditato per la formazione;
- presso il luogo di lavoro.
In relazione al titolo di studio posseduto dagli apprendisti, la durata della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali è così differenziata:
- 120 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio;
- 80 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione;
- 40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario.
Resta ferma la facoltà per l’impresa di prevedere, a proprio carico, ulteriore formazione dedicata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, laddove funzionale alla qualificazione contrattuale da conseguire.
Riproduzione riservata ©