La Regione Lombardia, con la delibera n. 2933 del 25 gennaio 2012, ha approvato gli standard formativi minimi relativi all’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
I suddetti standard formativi (allegato A) avranno efficacia per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4 D.Lgs. 167/2011 stipulati a far data dal 25 aprile 2012. A partire dall’1.1.2013, gli standard formativi di cui al provvedimento si applicano, invece, a tutti i contratti di apprendistato professionalizzante, stipulati anche prima del 25 aprile 2012 e ancora attivi.
Secondo quanto previsto dalla delibera, la formazione può essere svolta:
-    presso un organismo accreditato per la formazione;
-    presso il luogo di lavoro.
In relazione al titolo di studio posseduto dagli apprendisti, la durata della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali è così differenziata:
- 120 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio;
- 80 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione;
- 40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario.
Resta ferma la facoltà per l’impresa di prevedere, a proprio carico, ulteriore formazione dedicata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, laddove funzionale alla qualificazione contrattuale da conseguire.