L’INPGI, con circolare n. 2 del 24 febbraio 2011, ha fornito alcune precisazioni in merito alle modifiche introdotte dal Collegato Lavoro 2010.
Tra i vari chiarimenti, per ciò che concerne il contrasto al lavoro sommerso ed alla maxisanzione, vengono, in particolare, messe in rilievo le novità rispetto alla precedente normativa:
- un univoco parametro di riferimento ai fini della sussistenza della condotta illecita, consistente nell’impiego di un lavoratore dipendente senza il preventivo invio della comunicazione obbligatoria di inizio del rapporto al centro per l’impiego;
- l’ambito di operatività della norma più ristretto (la stessa trova applicazione limitatamente ai soli rapporti di lavoro subordinato);
- la sussistenza di una specifica condizione di punibilità del comportamento datoriale, consistente nella volontà di occultare il rapporto di lavoro, che viene normativamente esclusa nell’ipotesi in cui risulti che il datore di lavoro abbia assolto in precedenza gli adempimenti di natura contributiva relativi al rapporto di lavoro per il quale non è stata effettuata la comunicazione ai centri per l’impiego, anche se tali adempimenti siano riferiti ad una diversa qualificazione dello stesso.
In riferimento a quest’ultimo punto, l’Istituto mette in evidenza che, nei casi in cui in sede di verifica ispettiva venga accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro formalizzato come co.co.co., se risulta che il committente non abbia effettuato la comunicazione al centro per l’impiego, nemmeno per tale tipologia di rapporto, ma che abbia, tuttavia, denunciato all’INPGI stesso, prima dell’inizio dell’ispezione, l’esistenza del predetto rapporto attraverso l’inserimento del nominativo del collaboratore nel DASM inviato all’Istituto, non ricorreranno gli estremi per contestare la maxisanzione.
Diversamente, qualora il rapporto di lavoro - che dissimuli la natura subordinata accertata in sede ispettiva - sia stato originariamente qualificato come una prestazione di lavoro autonomo libero professionale (soggetta al regime IVA) ovvero come una prestazione occasionale o, ancora, come una cessione dei diritti d’autore, se dovesse emergere che vi è stata la corresponsione del compenso, maggiorato dell’aliquota del 2% dovuta a carico del datore di lavoro, varrebbe comunque l’efficacia esimente degli adempimenti contributivi assolti. Infatti, in questo caso non è previsto alcun rapporto diretto tra il datore di lavoro e l’ente di previdenza, ma l’onere dell’assolvimento degli obblighi contributivi in favore della gestione separata dell’Istituto ricade direttamente sul giornalista, sia per la quota di contribuzione a proprio carico che per quella a carico del datore che ha comunque l’obbligo di corrispondere al giornalista, all’atto della liquidazione del compenso, la quota di contributo a proprio carico (pari al 2% del corrispettivo lordo).